Il controllo non passa dal Caf

Pubblicato il 09 ottobre 2006

L’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 afferma che il contribuente debba essere “invitato ... a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e a eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione”. L’articolo 16, comma 1, lettera d)  del Dm 31 maggio 1999, n. 164, statuisce, invece, nei confronti dei Caf, l’obbligo di conservare sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione solo i modelli 730, i prospetti di liquidazione e le schede relative alle scelte per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. Pertanto, i Caf possono non possedere la documentazione esibita dai contribuenti assistiti al momento della presentazione del 730. L’agenzia delle Entrate invita da qualche anno i Caf ad un’insolita collaborazione con gli uffici periferici dell’Amministrazione per lo svolgimento del controllo formale delle dichiarazioni verso i contribuenti che attraverso intermediari abbiano presentato quel modello. Quest’invito costituisce un onere il cui assolvimento costringe i Centri a faticose ricerche per rintracciare i contribuenti a suo tempo assistiti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy