Il dipendente all’estero paga le tasse in Italia

Pubblicato il 27 ottobre 2008 La decisione di Cassazione n. 24455 (2 ottobre 2008), richiama il generale principio della tassazione del reddito mondiale (world-wide taxation) – cioè della tassazione in Italia di tutti i redditi ovunque prodotti - per rifiutare la previsione normativa (articolo 3, comma 3, lettera c) del Dpr n. 917/1986, abrogato con decorrenza dall’anno 2001) che esonerava da tassazione, fino al 31 dicembre 2000, i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, indipendentemente dal Paese di residenza del lavoratore e dalla natura del soggetto erogante il reddito (imprese italiane, Stati o altri enti pubblici). Anche per gli anni antecedenti al 2000, afferma la Corte (che abbandona così la giurisprudenza fino al 2004), “il reddito di lavoro dipendente di un residente in Italia, ricevuto da un datore di lavoro residente in Italia in corrispettivo di una attività dipendente svolta all’estero (...), è imponibile in Italia”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy