Il fallimento è soggetto alle sanzioni ex D.Lgs n. 231/2001

Pubblicato il 16 novembre 2012 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44824 del 15 novembre 2012, stabilisce che una società in fallimento è comunque soggetta alle sanzioni previste dal D.Lgs n. 231/2001. La decisione accoglie il ricorso presentato dai pubblici ministeri avverso la dichiarazione di non luogo a procedere del Gup sulle sanzione nei confronti di una società fallita.

Solo con la cancellazione dal Registro delle imprese si determina l’estinzione della società e non anche con la dichiarazione di fallimento, che determina esclusivamente lo stato di scioglimento della società.

I giudici affermano che “il fallimento della società non equivale alla morte del reo e quindi non determina l'estinzione della sanzione amministrativa prevista dal decreto 231”. La procedura concorsuale non modifica soggettivamente l'ente, né il fallimento è un soggetto terzo, ma una procedura di gestione della crisi che continua ad essere soggetto passivo della sanzione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy