Il fallimento solo col reato di bancarotta impropria

Pubblicato il 22 luglio 2014 L’intervento legislativo di modifica dell’articolo 223, comma 2, della Legge fallimentare, ha esteso la portata del nesso causa effetto fra la condotta dolosa e il dissesto, prima limitata alle ipotesi di bancarotta impropria «per causazione dolosa del fallimento», alla sola altra ipotesi di bancarotta impropria da reato societario.

Quello di prevedere quest’unica nuova eventualità è, per i giudici di Cassazione – sentenza n. 32032 del 21 luglio 2014 - atto voluto che palesa l'intenzione del Legislatore «di riservare il requisito della necessità del rapporto causale fra la condotta e il dissesto al limitato ambito delle ipotesi di bancarotta impropria escludendolo di conseguenza per le altre fattispecie di bancarotta».

In ultima analisi, perché scatti il reato di bancarotta fraudolenta non è necessario che esista un rapporto causale tra condotta dolosa e fallimento; il requisito del fallimento è richiesto esclusivamente per il reato di bancarotta impropria.
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