Il Fisco incentiva gli omaggi

Pubblicato il 18 novembre 2008 Il decreto del ministero dell’Economia, in fase di emanazione, detta nuove regole in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza e apporta novità anche al trattamento fiscale degli omaggi e dei regali di fine anno. Dal 1° gennaio 2008, le spese di rappresentanza non sono più deducibili nel limite del 33% da ripartire in 5 anni, ma diminuiscono il reddito completamente, se rispettano specifici “requisiti di inerenza e congruità”, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuir. In base al citato decreto, sono considerate “inerenti” le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi che rispettano le seguenti condizioni: sono effettivamente sostenute e documentate; sono effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; sono sostenute o con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o coerentemente con pratiche commerciali di settore. Esiste un elenco di spese che sicuramente possono essere considerate spese di rappresentanza “inerenti” tra le quali anche quelle “per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente”. Per quanto riguarda la “congruità” delle spese di rappresentanza “inerenti” dell’anno, la deducibilità dovrà essere effettuata seguendo una tabella a scaglioni di ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa indicati in Unico. Non rientrano tra le spese di rappresentanza che devono superare il test di congruità i “beni distribuiti gratuitamente”, non rientranti nell’attività propria dell’impresa e di “valore unitario non superiore a 50 euro”, per i quali vale la piena deduzione prevista dall’articolo 108, comma 2, del Tuir. In questo caso la norma non fa riferimento alla spesa di rappresentanza nel suo complesso, ma al valore unitario del singolo omaggio consegnato. Quindi, gli acquisti di valore unitario superiore ai 50 euro potranno essere dedotti completamente se il loro ammontare, insieme a quello delle altre spese di rappresentanza “inerenti”, sarà inferiore ai limiti massimi di congruità previsti dal decreto. Invece, lo sconto fiscale è pieno per i piccoli omaggi: da quest’anno il limite massimo del loro “valore unitario” è passato da 25,82 a 50 euro. Per determinare il valore unitario da non superare ai fini della deduzione piena degli omaggi che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, deve essere sommata all’imponibile Iva di acquisto, anche l’eventuale imposta indetraibile. L’Iva può essere detratta solo se il “costo unitario” del regalo non è superiore a 25,82 euro. La Finanziaria 2008, infatti non ha aumentato a 50 euro il vecchio limite previsto per i beni distribuiti gratuitamente di modesto ammontare.
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