Il genitore affidatario può trasferirsi all'estero senza il consenso dell'ex

Pubblicato il 31 luglio 2008

La IV sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 31717 del 29 luglio scorso, ha accolto il ricorso di una madre tedesca separata contro una sentenza della Corte di Appello che l'aveva condannata per “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” poiché, portandosi il figlio affidatole in Germania senza il consenso del padre, aveva leso il diritto di visita di quest'ultimo. La Cassazione ha annullato tale decisione in quanto “il fatto non sussiste”. Secondo il giudici di legittimità, infatti, il trasferimento del minore all'estero, unitamente al diritto di scelta della residenza costituiscono un comportamento del tutto lecito che non può essere configurato come elusione del provvedimento del giudice. In proposito, la Convenzione dell'Aja del 1980 aveva già avuto modo di precisare come a fronte del legittimo esercizio dell'affidatario di stabilire la propria residenza all'estero, vi sia una tutela affievolita del diritto di visita. Per opporsi, il genitore non affidatario può solamente fare espressa richiesta al Tribunale.

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