Il malato non merita sanzioni

Pubblicato il 05 novembre 2008 Il contribuente accertato che per motivi di salute non è reso in grado di intendere e volere non può essere accusato di omessa dichiarazione. In altri termini, lo stato di salute può condizionare il corretto adempimento degli obblighi tributari e, quindi, il contribuente non può essere sanzionato se riesce a provare di non aver presentato la dichiarazione dei redditi a causa di una grave malattia. Questo il principio della sentenza 313 del 24 ottobre 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XXI. La Commissione ha infatti ritenuto che il comportamento omissivo del contribuente era dipeso unicamente dallo stato di salute dello stesso e, perciò, ha annullato le sanzioni in base all’articolo 4 del Dlgs 472/97, che dispone che non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri del Codice penale, capacità di intendere e volere. Spetta al contribuente dimostrate l’effettiva difficoltà ad adempiere agli obblighi fiscali. Il potere di non applicare le sanzioni, nella fase amministrativa, compete anche al Fisco, se quest’ultimo accerta le reali difficoltà del contribuente a rispettare le scadenze. Nel tener conto dello stato di incapacità, la Ctp Milano ha considerato anche quella di natura temporanea.
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