I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare il modello 730 precompilato. Con tale modello il contribuente:
Normativa |
Provvedimento Agenzia Entrate del 1° marzo 2017 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017 |
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Soggetti Interessati |
Titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati |
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La dichiarazione precompilata |
Dal 15 aprile di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, il Modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettato o modificato. |
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Presentazione del Modello |
Il Modello 730/2017 precompilato deve essere presentato entro:
Osserva
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Quali sono i redditi da dichiarare |
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2016 hanno percepito:
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Redditi assimilati |
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono essere dichiarati nel Modello 730 sono:
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Quali informazioni contiene |
Per la predisposizione del modello precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:
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Fonte dei dati |
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Consultazione del Modello |
Il Modello precompilato è messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione, è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:
Il Modello 730 precompilato è consultabile anche tramite sostituto d’imposta o Caf o professionista abilitato, previa apposita delega. Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
Osserva
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Cosa può fare il contribuente |
Il contribuente che riceve la dichiarazione precompilata non è obbligato ad utilizzarla e può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il Modello 730 o eventualmente il Modello Redditi 2017 PF. I coniugi possono unificare le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. Se il Modello 730 precompilato è messo a disposizione solamente di uno dei coniugi, la dichiarazione congiunta può essere presentata esclusivamente ad un Caf o professionista abilitato ovvero al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. Il contribuente che riceve il Modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il 730 (ad es. redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare il Modello Redditi 2017. Il contribuente che non riceve il Modello 730 precompilato (ad es. perché non è in possesso della Certificazione unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il Modello 730 se possibile, oppure il Modello Dichiarazione dei redditi 2017 – Persone fisiche. |
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Presentazione diretta |
Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve:
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730. Il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. In questo caso viene elaborato e messo a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3, con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. |
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Presentazione tramite sostituto caf o professionista abilitato |
Alternativamente alla presentazione diretta, il modello 730 precompilato può essere presentato:
Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato. |
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Vantaggi sui controlli |
Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia, o al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale). Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia, o al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. |
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