Il nuovo redditometro si applica anche per accertamenti precedenti al 2009

Pubblicato il 11 febbraio 2014 La Commissione tributaria di Pistoia, con la sentenza n. 49/02/14 depositata il 7 febbraio 2014, accoglie in parte il ricorso presentato da un contribuente raggiunto da accertamento sintetico in merito all'anno 2007.

Secondo i giudici gli indicatori del nuovo redditometro previsti nel DM del 24 dicembre 2012 possono essere utilizzati anche per accertamenti precedenti l'annualità del 2009, al fine di ridurre le richieste del Fisco basate sui vecchi coefficienti ministeriali.

Nel caso in esame, la Commissione accoglie le eccezioni del contribuente centrate su due elementi indice di capacità contributiva quali autovetture e cavalli, visto che nel primo caso l'applicazione di coefficienti del vecchio redditometro non trovavano riscontro con la realtà dei fatti e nel secondo caso l'applicazione dei nuovi valori portava ad un ricalcolo del reddito sintetico ben diverso e più favorevole al contribuente rispetto a quanto chiesto con l'avviso di accertamento.

Illegittima, secondo la sentenza, la richiesta degli Uffici in base ad incrementi del patrimonio che si sono verificati successivamente all'anno oggetto di verifica.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del terzo trimestre 2025

03/10/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi

03/10/2025

CCNL Laboratori analisi e poliambulatori Cifa - Stesura dell'1/9/2025

03/10/2025

Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

03/10/2025

Laboratori analisi Cifa. Rinnovo

03/10/2025

Approvato dal CDM il decreto Flussi: ecco le quote per il triennio 2026-2028

03/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy