Il preavviso spacca i giudici

Pubblicato il 20 agosto 2007

Con la sentenza n. 11740/2007, la corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’efficacia del preavviso e sulle conseguenze nel rapporto di lavoro, nel caso in cui il datore di lavoro, nell’esercitare il recesso, esoneri il prestatore dallo svolgimento dell’attività durante il periodo di preavviso. Secondo , il rapporto di lavoro si estinguerebbe immediatamente, con l’unico obbligo, della parte recedente, di corrispondere l’indennità sostitutiva. In base all’articolo 2118 del Codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere un’indennità di natura risarcitoria, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. ritiene che non occorre il consenso di entrambe le parti per impedire la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine di preavviso, in quanto si può pervenire a tale risultato anche unilateralmente e, cioè, da parte del solo recedente.

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