Il procedimento penale va comunicato al datore

Pubblicato il 17 ottobre 2006

di Cassazione, nella sentenza n. 18150 del 10 agosto sancito il diritto del datore di lavoro di essere informato direttamente dal lavoratore, in maniera precisa e puntuale, sulle vicende che possano ledere il rapporto fiduciario con il dipendente, alla base del  Contratto di lavoro. Cioè, se il dipendente è sottoposto a procedimento penale deve darne personalmente immediata notizia al datore di lavoro. La pronuncia della Corte assume carattere innovativo sia perchè pone l’accento sull’elemento fiduciario sia perchè affronta (per la prima volta) il tema della comunicazione da dipendente a datore in pendenza di procedimento penale. Inoltre, secondo , il diritto del datore all’informazione corretta e puntuale non è soddisfatto nel caso in cui egli apprenda da fonti indirette, oppure diverse da quelle del dipendente interessato. si è espressa circa la irrilevanza della conoscibilità aliunde da parte del datore di lavoro, cambiando orientamento rispetto alla precedente sentenza n. 2023 del gennaio scorso, che aveva posto a carico del datore l’onere di assumere informazioni circa gli sviluppi del procedimento penale a cui viene sottoposto il dipendente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e ulteriore detrazione d'imposta

16/05/2024

Decreto Coesione: tre nuove agevolazioni alle assunzioni

16/05/2024

Semplificazioni adempimenti fiscali: chiarimenti del Fisco

16/05/2024

Decreto Coesione, tre nuove agevolazioni contributive se si assume da settembre 2024

16/05/2024

Riforma fiscale e semplificazioni, le istruzioni del Fisco

16/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy