Il processo civile taglia tre anni

Pubblicato il 01 giugno 2009
Entro la fine della settimana dovrebbe essere pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, la riforma sul processo civile, appena varata dal Parlamento; le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, sono ispirate alla volontà di tagliare i tempi processuali con il rispetto della formula “3+2+1”: tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per l'ultimo. In Italia, per ora, la durata media dei provvedimenti è ben sopra alla soglia dei sei anni; tuttavia, le nuove norme dovrebbero consentire di risparmiare fino a 40 mesi. E' questo, in particolare, il senso del processo sommario di cognizione previsto per la composizione delle cause di più semplice risoluzione: la domanda, ai sensi del nuovo art. 70-bis c.p.c., è introdotta tramite ricorso che deve essere depositato in cancelleria e poi notificato, unitamente al decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione e il termine per la costituzione del convenuto, almeno 30 giorni prima del termine previsto per la sua costituzione. E' il giudice a dover valutare se la causa sottopostagli possa essere o no trattata con la cognizione sommaria. Se opterà per il sommario, l'organo giudicante, alla prima udienza, potrà procedere nel modo che riterrà più opportuno agli atti di istruzione provvedendo, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto delle domande. Ordinanza che, se non impugnata entro 30 giorni, produrrà gli effetti di cosa giudicata.

Sempre in tema di riforma del processo civile, molte sono le critiche rivolte da magistrati, avvocati e anche parte della dottrina, al “filtro” in Cassazione, giudicato, da questi, come a rischio di incostituzionalità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy