Il rappresentante opera a domicilio

Pubblicato il 01 agosto 2008

Risoluzione n. 330 del 31 luglio 2008 = il rappresentante fiscale di una società non residente nel territorio dello Stato può indicare nel quadro VT (della dichiarazione annuale Iva), quale luogo d’esercizio dell’attività d’impresa, il proprio domicilio fiscale per la ripartizione, su base regionale, delle operazioni imponibili effettuate verso i consumatori finali.

Anche le istruzioni del modello AA7/9 - “Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva” - chiariscono che il soggetto non residente che nomini un rappresentante fiscale per operare in Italia, deve indicare esclusivamente la sede estera, il domicilio fiscale del rappresentante, mentre non deve compilare i campi relativi all’indirizzo del luogo dove è svolta l’attività.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy