Il rappresentante opera a domicilio

Pubblicato il 01 agosto 2008

Risoluzione n. 330 del 31 luglio 2008 = il rappresentante fiscale di una società non residente nel territorio dello Stato può indicare nel quadro VT (della dichiarazione annuale Iva), quale luogo d’esercizio dell’attività d’impresa, il proprio domicilio fiscale per la ripartizione, su base regionale, delle operazioni imponibili effettuate verso i consumatori finali.

Anche le istruzioni del modello AA7/9 - “Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva” - chiariscono che il soggetto non residente che nomini un rappresentante fiscale per operare in Italia, deve indicare esclusivamente la sede estera, il domicilio fiscale del rappresentante, mentre non deve compilare i campi relativi all’indirizzo del luogo dove è svolta l’attività.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy