Il reato di evasione cancellato dall'adesione con accertamento

Pubblicato il 15 febbraio 2012 La sentenza della Corte di Cassazione n. 5640, del 14 febbraio 2012, stabilisce che se l'imposta accertata scende al di sotto della soglia di punibilità, a seguito del consenso del contribuente all'accertamento con adesione o a concordato fiscale, viene meno l'accusa di evasione.

Inoltre: il giudizio penale non è soggetto a vincoli rispetto all'esito del giudizio tributario, ma può discostarsi dall'imposta stabilita da quest'ultimo solo provvedendo ad accertamenti e dimostrando l'esistenza di elementi tali da confermare il valore iniziale dell'imposta richiesta e quindi i reati associati. In caso contrario, deve uniformarsi a quanto concordato dalle parti del rapporto.

Il caso riguarda un contribuente al quale erano stati sequestrati i beni per il valore dell'imposta evasa e che, dietro accertamento con adesione, vedeva cancellato il reato e il conseguente dissequestro dei beni, a seguito della definizione di un importo dell'imposta al di sotto della soglia di punibilità. Il ricorso alla Cassazione del Pm, che contestava la mancata considerazione dell'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, è stato respinto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e ulteriore detrazione d'imposta

16/05/2024

Decreto Coesione: tre nuove agevolazioni alle assunzioni

16/05/2024

Semplificazioni adempimenti fiscali: chiarimenti del Fisco

16/05/2024

Decreto Coesione, tre nuove agevolazioni contributive se si assume da settembre 2024

16/05/2024

Riforma fiscale e semplificazioni, le istruzioni del Fisco

16/05/2024

Decreto agricoltura: proroga agevolazioni per territori alluvionati

16/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy