Il reato di omesso versamento delle ritenute dopo i chiarimenti

Pubblicato il 14 luglio 2016

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno emanato circolari esplicative e note che forniscono chiarimenti in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

La norma

Ai sensi del nuovo comma 1 bis, art.2, D.L n. 463/1983, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è punito:

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Regime intertemporale

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e dall’INPS, rispettivamente con circolari n. 6/2016 e n. 121/2016, l’applicazione delle sanzioni amministrative è retroattiva per cui le stesse sono applicabili anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 - data di entrata in vigore della nuova norma - a meno che non ci sia già un procedimento penale definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

In particolare, come sottolineato dalla circolare ministeriale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legislativo, l'Autorità Giudiziaria interessata doveva trasmettere gli atti del procedimento penale alla DTL competente ad irrogare la relativa sanzione amministrativa salvo che il reato, a quella data, risultasse prescritto o estinto per altra causa.

Successivamente entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, vanno notificati gli estremi della violazione agli interessati (tale termine per i residenti all’estero è di 370 giorni) ed entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, oltre alle spese del procedimento.

Con la citata circolare n. 6/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ragioni di economia amministrativa, ha individuato l’esclusiva competenza delle sedi provinciali dell’INPS quale autorità amministrativa destinataria degli atti trasmessi dall’Autorità Giudiziaria per cui ha stabilito che le DTL provvedano ad inoltrare alle competenti sedi dell’Istituto tutti i fascicoli eventualmente ricevuti dall’A.G., anche qualora abbiano ad oggetto violazioni rilevate dal personale ispettivo del Ministero.

Parametro annuo di riferimento

Il parametro di riferimento temporale per l’individuazione dell’importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute è stato individuato (Ministero del Lavoro, nota prot. n. 9099/2016) nell’anno civile, intendendosi per tale il periodo 1 gennaio-31 dicembre.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i versamenti contributivi del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell'anno successivo, ai fini della determinazione dell'importo omesso nell'anno, gli ispettori terranno conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell'anno precedente) sino al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).

Quindi, in pratica, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi di versamento delle ritenute in questione, riguarderanno tutti versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell'anno contributivo (e quindi dal 16 gennaio al 16 dicembre).

In merito è da sottolineare che il valore soglia di euro 10.000 verrà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, ricomprendendo nello stesso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell’omissione delle ritenute.

Riflessi sulle ispezioni

Posto quanto sopra, le verifiche ispettive in materia saranno programmate successivamente alla chiusura dell'anno contributivo.

Qualora nell'ambito di un’attività di vigilanza, emergano omissioni riguardanti l'anno in corso, per concludere l'accertamento ed operare le relative contestazioni, gli ispettori dovranno attendere la fine dell’anno contributivo perché solo in tale momento sarà possibile stabilire l'ammontare annuo dell’omissione e quindi la rilevanza penale o amministrativa del relativo illecito.

Contestazioni delle violazioni fino a 10mila euro

La notifica dell’accertamento della violazione avvierà il procedimento sanzionatorio.

Con tale atto verrà:

Sempre con il medesimo atto verrà comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981 e pari ad euro 16.666 (la terza parte del massimo della sanzione prevista).

Da notare che il termine per versare le ritenute omesse prefigura un effetto sospensivo dell’efficacia delle sanzioni comminate sino alla scadenza del termine di tre mesi al datore di lavoro per effettuare il versamento di quanto dovuto.

Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.

Il mancato pagamento nei termini assegnati consentirà l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Contestazioni delle violazioni oltre i 10mila euro

Ricorda la circolare INPS n. 121/2016 che, nel caso in cui l’omissione delle ritenute superi, nel corso dell’annualità considerata, l’importo di euro 10.000, l’illecito assumerà in tali casi rilevanza penale.

Anche per questa fattispecie, con l’atto con il quale verrà effettuata la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione verrà assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse in quanto la regolarizzazione effettuata nei termini previsti costituisce causa di non punibilità.

A conclusione del procedimento di regolarizzazione sarà dato corso alla denuncia del reato all’Autorità giudiziaria anche per l’ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate.

 

Quadro delle norme

Legge n. 689/1981

D.L. n. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983

D.Lgs. n. 8/2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 6/2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 9099/2016

INPS, circolare n. 121/2016

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