Il redditometro è nullo per il Tribunale di Napoli

Pubblicato il 25 febbraio 2013 Secondo l'ordinanza del 21 febbraio 2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, il nuovo redditometro viola la legge, la costituzione italiana e l'ordinamento comunitario. Vieta pertanto all'Agenzia delle entrate di intraprendere qualsiasi attività relativa al contribuente che ha posto il ricorso e “di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente”.

Il Tribunale motiva le proprie decisioni, riepilogandole in undici rilievi, evidenziando come il nuovo redditometro violi la sfera privata dei diritti dei cittadini e il diritto di difesa garantito dalla Costituzione; si mette in luce la differenza tra i parametri presi a riferimento dal Ministero dell'economia, in base a dati Istat, rispetto alla specificità delle indagini tributarie.

Si sottolinea inoltre come la differenziazione di tipologie familiari suddivise per cinque aree geografiche possa creare discriminazioni tra contribuenti, il paniere di tutte le spese del contribuente che dovranno essere valutate impedisca al cittadino una vita privata, si possa verificare la mancanza del diritto di collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione difronte ad un procedimento di tipo eminentemente inquisitorio e sanzionatorio.

Tra le considerazioni, quella per cui si possa verificare il disincentivo al risparmio, visto che è considerato lecito solo quello compatibile con i criteri del redditometro basato su dati Istat e indagini campionarie.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy