Il regolamento sul Codice appalti rafforza il leasing

Pubblicato il 17 febbraio 2008 Lo scorso 21 dicembre 2007 è stato approvato dal Governo il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, in base all’articolo 5 del Dlgs n. 163/2006. Con il regolamento in questione si è cercato di risolvere alcune difficoltà lasciate aperte dal testo della Finanziaria 2007, che si era occupata dell’argomento in maniera piuttosto concisa. In particolare, si è fatto chiarezza circa il ricorso al cosiddetto leasing immobiliare “in costruendo” per realizzazione, acquisizione o completamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità (Codice appalti art. 160-bis). Con il Regolamento viene ribadito il principio secondo cui la vera controparte della Pubblica amministrazione è la società di leasing, che dovrà essere in grado di disporre della capacità tecnica richiesta in relazione all’esecuzione dei lavori per mezzo della partecipazione dell’impresa di costruzione indicata in offerta, eventualmente in associazione temporanea di imprese. Lo schema di leasing in costruendo ha degli indubbi vantaggi: esso, infatti, consente alla Pa di ottenere con un’unica gara la selezione della società di leasing e dell’impresa di costruzione come pure un’unica offerta in cui la società di leasing si impegna a finanziare tutte le attività per la realizzazione dell’intervento. In tal modo, la “Pa” appaltante potrà garantirsi non solo il finanziamento dell’infrastruttura ma anche integrare le attività di natura industriale con la dinamica dei flussi finanziari. In altri termini, con un unico rapporto l’amministrazione appaltante può accordarsi con la società di leasing che finanzia l’intero intervento, che a sua volta appalta la costruzione dell’opera e la fornitura delle attrezzature e servizi accessori a terzi.
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