Il residente a San Marino paga l’Iva se sponsorizza in Italia

Pubblicato il 12 aprile 2006

Nella sentenza 7294 del 29 marzo 2006, confermando quanto già stabilito dai giudici di secondo grado, di Cassazione ha confermato che sono da considerarsi effettuate in Italia le prestazioni realizzate e concretate nel nostro Paese senza che sia rilevante che queste prestazioni si svolgano in favore di un soggetto non residente in Italia. Il caso in esame è quello che si riferisce alle prestazioni pubblicitarie, realizzate mediante applicazione di scritte sulle vetture, sui caschi e sulle tute, che si effettuano nell’ambito di gare automobilistiche svolte in Italia e che devono, quindi, essere assoggettate a Iva, anche se le prestazioni sono state realizzate a favore di una società di pubblicità con sede in San Marino.  

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