Il reverse charge batte i codici

Pubblicato il 14 luglio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 172 del 13 luglio, torna sul tema dell’inversione contabile, introdotta nel settore edile dal 1° gennaio 2007 contro le frodi Iva. L’Agenzia ha chiarito che una società che svolge un’attività nel settore delle costruzioni rientra nel meccanismo del reverse charge, anche se ha comunicato un codice Atecofin diverso. L’Agenzia ha ricordato che l’inversione contabile si applica solo ai subappalti e non anche alle forniture con posa in opera e che il codice Atecofin 2004 va rilevato secondo l’attività realmente svolta, a prescindere da errori di catalogazione. L’Agenzia ha infine ribadito che le associazioni temporanee d’impresa (Ati), devono ritenersi soggetti trasparenti ai fini dell’Iva, per cui le imprese consorziate possono fatturare direttamente all’appaltatore o al subappaltatore con il meccanismo del reverse charge.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy