Il ricorso va al giudice del capoluogo

Pubblicato il 24 marzo 2006

Il ministero del Lavoro, in una sua circolare, precisa che il ricorso contro la decisione negativa del Comitato regionale per i rapporti di lavoro (articolo 17 del decreto legislativo n. 124/2004) va presentato presso il giudice del lavoro del capoluogo della Regione sede del comitato stesso. Sono ammissibili ricorsi contro i verbali di accertamento congiunto di ispettori del Lavoro e degli Istituti previdenziali e assicurativi, purché si fondino sulla sussistenza o sulla qualificazione dei rapporti di lavoro. La decisione dei Comitati non è impugnabile dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa, essendo la materia su cui si fonda il ricorso quella dei diritti soggettivi.

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