Il rogito limita lo sconto sul mutuo

Pubblicato il 21 aprile 2005

Una circolare dell'Agenzia delle entrate, la n. 15 del 20 aprile 2005, ha fornito le istruzioni sull'applicazione delle regole Irpef, sottolineando che se un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto di un'abitazione principale per un capitale che eccede il valore d'acquisto dell'immobile, l'agevolazione fiscale opererà per la sola parte di somma relativa al valore dell'immobile indicato nel rogito, compresi gli oneri accessori connessi con l'operazione di acquisto, purché documentati. La circolare ha anche chiarito che l'onere dei controlli sui familiari a carico, non appena verificata la spettanza degli sconti, non compete ai Centri di assistenza fiscale. Inoltre, il dipendente che non possiede il Cud non ha diritto all'assistenza fiscale. Infine, tra le numerose risposte fornite ieri dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15, quella contenuta nel paragrafo 6 prevede la duplicazione dello sconto Irpef del 19% spettante ai portatori di handicap che acquistino un nuovo veicolo per sostituire quello rubato, pur se nei limiti di spesa di 18.075,99 euro.

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