Il trustee come attività multiforme

Pubblicato il 15 luglio 2008
Con sentenza n. 16022 del 14 aprile scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata, per la prima volta, sul trust in ambito civile. Il caso esaminato riguardava un trust costituito, all'atto di divorzio, da due coniugi in favore delle due figlie minori per l'amministrazione della casa familiare. Il marito aveva chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare la decadenza dalla carica di co-amministratrice del trust della moglie per violazione degli obblighi di corretta amministrazione. La donna, per contro, aveva instato per la revoca dell'incarico dell'ex coniuge in quanto quest'ultimo aveva rifiutato la collaborazione nel trust. Il Tribunale di Milano, ritenendo che entrambi i genitori avevano violato gli obblighi di lealtà e correttezza, aveva revocato i due co-amministratori e nominato trustee due avvocati del foro di Milano. Tale decisione, confermata in appello, è stata fatta oggetto del giudizio della Corte di Cassazione la quale ha evidenziato che, poiché in materia di revoca dell'incarico di trust non sono applicabili le regole del mandato ma quelle di cui agli artt. 334 c.c. (usufrutto legale) e 183 c.c. (comunione legale), è possibile che il trustee venga revocato per aver “male amministrato”; tale condotta può esplicarsi non solo attraverso specifiche violazioni, ma anche quando l'assolvimento della funzione non sia improntato al criterio di diligenza richiesto dalla natura fiduciaria dell'istituto. La Corte ha così confermato entrambe la decisioni di merito riconoscendo ed avallando l'utilizzabilità in Italia dell'istituto del Trust il cui concreto funzionamento, però, deve fare i conti anche con le norme del nostro codice civile.
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