Illegittima la norma che impedisce il recupero di un tributo non dovuto

Pubblicato il 23 luglio 2009

La Corte costituzionale, con sentenza 227 del 14 luglio 2009, dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, norma cui non può darsi altro significato che quello di impedire il recupero di un tributo il cui pagamento non era dovuto.

Spiega la Corte che dalla lettura della disposizione, che prevede il divieto di rimborso dell’Ici versata per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'art. 9 del Dl n. 557 del 1993, ivi comprese le cooperative agricole, emerge la sua intrinseca contraddittorietà: “Se, infatti, il tributo era, per gli anni precedenti al 2008, dovuto, sancirne l'irripetibilità sarebbe del tutto superfluo; se, invece, il tributo non fosse stato dovuto, la disposizione verrebbe ad avere un senso compiuto (quello cioè di impedire il recupero di importi che sono stati versati senza una causa giustificativa) che però urta palesemente con la giurisprudenza di questa Corte”.

In conclusione, la norma in oggetto:

- è irragionevole per la chiara contraddizione in cui cade il legislatore il quale, avendo provveduto nel senso della insussistenza dei presupposti per l'insorgere della obbligazione, interviene, sia pure con diversa norma, onde limitare gli effetti della precedente, nel senso di rendere irripetibile quanto già, peraltro sine causa, versato;

- è incompatibile col rispetto del principio di eguaglianza, in quanto fonte di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a determinare un trattamento deteriore di chi abbia erroneamente pagato un'imposta non dovuta rispetto a quello di chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento.

Gioia Lupoi

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