Immobili, rettifiche Iva al buio

Pubblicato il 22 novembre 2006

Sebbene sia pienamente operativo, il nuovo regime Iva e delle altre imposte indirette introdotto con l’articolo 35 del decreto legge 223/06 è accompagnato da numerose incertezze applicative, che rendono difficile l’attività degli operatori del settore. Alcune correzioni non trovano neppure facile collocazione nella struttura normativa vigente. I problemi aperti toccano, ad esempio: le cooperative edilizie, equiparate alle imprese di costruzione; la rettifica della detrazione per i fabbricati abitativi ceduti dalle imprese costruttrici a quattro anni dall’ultimazione (non è chiaro se debba essere effettuata secondo il terzo comma dell’articolo 19-bis 2 o i commi 4, 6 e 8); i contratti di locazione di fabbricati strumentali stipulati nel periodo 4 luglio-11 agosto 2006, che non contengono l’opzione per l’applicazione dell’Iva; la vendita di fabbricati strumentali ad opera di un privato, che sconta l’imposta ipotecaria del 2% senza riduzione al 50% se l’acquirente è società di leasing; la locazione di fabbricati non abitativi effettuati da un privato, che sconta l’imposta di registro del 2%; la cessione di pertinenze, che segue le regole già previste per le abitazioni.

La posizione dei contribuenti che tra il 5 luglio e l’11 agosto 2006 hanno ceduto fabbricati strumentali in esenzione da Iva – come voleva l’articolo 10, punto 8-bis, del decreto legge 223/06 – risulta particolarmente complessa, poiché la norma non è stata convertita in legge bensì sostituita con la previsione dell’opzione per il regime di imponibilità. Il dubbio per le imprese interessate è, dunque, se assoggettare o meno all’Imposta l’operazione mediante addebito dell’Iva secondo l’articolo 26 del Dpr 633/72.

Il nuovo regime Iva sulle cessioni degli immobili non risparmia neppure le cooperative edilizie: le assegnazioni di alloggi effettuate, verso i soci, dalle coop edilizie a proprietà divisa sono infatti equiparate, ai fini Iva, alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici. Secondo le modifiche apportate al regime Iva delle cessioni di immobili, introdotte dal dl 223/06, le assegnazioni sono operazioni imponibili Iva se effettuate entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori. Alla scadenza, senza che si sia stipulato il rogito notarile, scatta dunque la rettifica alla detrazione per cambio di regime o di destinazione e la cooperativa versa l’intera Iva detratta.    

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy