Imposte pagate all’estero, credito se c’è organizzazione

Pubblicato il 04 luglio 2008 Risoluzione n. 277/E di ieri: le Entrate, richiamando la convenzione sulle doppie imposizioni sottoscritta dal nostro Stato con il Kazakstan il 22 settembre 1994, evidenziano come l’articolo 7 di quell’accordo stabilisca che gli utili di un’impresa di un Paese contraente sono imponibili solo in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la propria attività nell’altro Paese contraente mediante una “stabile organizzazione” e nei limiti dell’ammontare di utili attribuibili alla detta organizzazione. Per “stabile organizzazione”, l’articolo 5 dell’accordo intende la sede “fissa” degli affari in cui l’impresa esercita, in tutto o in parte, la propria atttività; l’importante è che dette prestazioni si siano protratte per oltre 12 mesi. In assenza dell’enunciata stabile organizzazione per via che l’arco temporale di esecuzione dei lavori è stato inferiore a 12 mesi, le imposte pagate dall’impresa italiana allo Stato estero non formano credito d’imposta e la ritenuta fiscale subita dal contribuente dovrà essere da egli richiesta a rimborso alle autorità estere.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy