Imprenditori danneggiati dal sisma di maggio. Approvato il modello per l’accesso al finanziamento garantito dallo Stato

Pubblicato il 25 ottobre 2012

L’articolo 11, comma 11, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, fissava al 31 ottobre il termine entro cui adottare un provvedimento del Direttore delle Entrate, la cui pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia tiene luogo della pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”, il cui contenuto fosse l’approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in relazione al sisma del mese di maggio 2012 che ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

 

 


AMBITO SOGGETTIVO

 


Quello stesso articolo di Legge prevede l’ambito soggettivo cui il finanziamento bancario concesso dalla Cassa depositi e prestiti, per far
fronte ai versamenti delle imposte fino al 30 giugno 2013, è rivolto.

 


Ne sono, cioè, interessati i contribuenti titolari di reddito d’impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività, possono accedere a un finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012 e di quelli sospesi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

 


Il finanziamento può essere richiesto anche per gli importi che il contribuente deve versare nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

 


Con provvedimento numero 2012/152465, dello scorso 22 ottobre, l’agenzia delle Entrate approva dunque il modello di comunicazione che i titolari di reddito d’impresa, residenti in quelle aree, devono compilare e restituire all’Amministrazione finanziaria per accedere al finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi, contributi e premi i cui termini sono stati sospesi fino al 30 novembre 2012 e il cui versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2012 (articolo 11, comma 6, Decreto Legge n. 174/2012).

 


Il modello
per accedere al finanziamento andrà compilato e restituito all’agenzia delle Entrate entro il 16 novembre 2012 (1*), un mese prima della ripresa dei versamenti.

 


Il modello di comunicazione contiene distintamente i diversi importi dei pagamenti da effettuare e ne stabilisce i tempi e le modalità di presentazione.

 


REQUISITI

 


Leggiamo che per accedere al finanziamento degli istituti bancari, i contribuenti indicati presentano, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, ai soggetti finanziatori (2*):


a)
un’autodichiarazione che attesti:


·
           
il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge  n. 74 del 2012, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012


 nonché


·           
la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle 
perizie occorrenti per accedere ai contributi, sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena dell’attività di impresa;


b)
una copia del modello, presentato telematicamente alle Entrate utilizzando il software gratuito disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, nel quale sono indicati i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;


c)
alle rispettive scadenze, per gli altri importi, una copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti  al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

 


ATTENZIONE
: una copia della comunicazione ed una della relativa ricevuta di trasmissione vanno presentate alla banca che eroga il finanziamento.

 


NOTE

(1*): Il termine del 16 novembre 2012, previsto al punto 1.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, protocollo n. 2012/152465, è prorogato al 30 novembre 2012 dal successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012, protocollo n. 2012/156146.

(2*): poiché anche i finanziamenti devono provenire dalle aree colpite dal sisma, i soggetti autorizzati ad accordare il credito agli imprenditori in difficoltà (i loro finanziatori), devono esercitare nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.


  

 

 

Quadro delle Norme

 

 

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

 

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Legge 1° agosto 2012, n. 122), concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

 

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Legge 7 agosto 2012, n. 135), concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 6 giugno 2012, concernente la sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 agosto 2012, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 202 del 30 agosto 2012, concernente proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012;

 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

 

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