Imprese di assicurazione. Modello per la denuncia di premi e accessori

Pubblicato il 31 dicembre 2011 Entro il 31 maggio dell’anno, le imprese di assicurazione dovranno comunicare alle Entrate l’ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell’anno precedente, per i quali va corrisposta l’imposta sulle assicurazioni, distinti per categorie di assicurazioni. La denuncia va presentata anche:

- entro un mese dal giorno del pagamento del premio, dai contraenti con domicilio o sede in Italia, per le assicurazioni stipulate con assicuratori all’estero;

- ogni mese, dalle imprese di assicurazione con sede nell’Unione europea o negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio italiano in libera prestazione di servizi.
 
La presentazione é esclusivamente telematica, utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011.

Con un comunicato stampa del 30 dicembre 2011, le Entrate hanno reso noto di aver rinnovato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, alla luce delle nuove regole in materia di Federalismo regionale e provinciale di cui al Dlgs n. 68 del 2011.

A decorrere dal 2012, infatti, la parte dell’imposta sulle assicurazioni relativa alla RC auto diventa un tributo proprio delle Province.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sopraccitato, approva il nuovo modello che presenta diverse novità. Tra le più rilevanti l’introduzione del quadro AP, per l’indicazione dell’imposta sulle assicurazioni dovuta alle Province, relativa alla RC auto, suddivisa per ente di destinazione.

Inoltre, debutta l’apposito flusso informativo, integrativo della denuncia, da inviare annualmente all’Agenzia delle Entrate in via telematica.

Il modulo è disponibile sul sito dell’Agenzia – www.agenziaentrate.gov.it – oltre che su quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo www.finanze.gov.it.

I soggetti interessati o gli intermediari abilitati dovranno inviarlo all’Agenzia in modalità telematica.
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