In banca “schede” contro il rischio

Pubblicato il 20 aprile 2006

Due provvedimenti attuativi del Dlgs 56/04, che recepisce la direttiva 2001/97/Ce, sono stati emessi dal ministero dell’Economia – decreto 142 del 3 febbraio 2006 – e dall’Uic – provvedimento del 24 febbraio 2006 – nei quali sono indicati gli adempimenti richiesti agli intermediari finanziari per l’identificazione e la conservazione dei dati della clientela. Da sabato sarà d’obbligo l’archivio unico informatico e saranno richiesti controlli scrupolosi anche sui movimenti “transnazionali” di valore. I soggetti interessati alla disciplina antiriciclaggio sono: banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica, Sim, Sgr, Sicav, assicurazioni, fiduciarie, società di riscossione tributi, intermediari finanziari ed altri soggetti finanziari, comprese le succursali italiane di soggetti con sede legale all’estero ma che operano nel comparto. Nell’articolo vengono esaminati, nello specifico, gli adempimenti contenuti nei due provvedimenti.

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