In vigore l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati

Pubblicato il 10 gennaio 2019

Dal primo gennaio è ormai obbligatorio verso i soggetti privati, emettere la fattura nel formato elettronico; l’obbligo di emissione del documento digitale, da effettuarsi mediante il Sistema di Interscambio (SDI), si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in Italia tra soggetti passivi Iva residenti o stabiliti.

La circolare n. 13 del 2 luglio 2018, dell’Agenzia delle Entrate, ha escluso dall’obbligo i soggetti non residenti meramente “identificati” in Italia, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che è ammessa la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) esonera espressamente dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regimi di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.

Tali soggetti sono comunque destinatari di fatture in formato elettronico, quando emesse da altri soggetti che sono obbligati alla fatturazione elettronica.

 

I soggetti in regime di vantaggio, in relazione alle fatture ricevute elettronicamente, non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui non comunichino al cedente/prestatore la PEC, ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

 

Esoneri previsti dal collegato fiscale

In sede di conversione in legge del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2019), la platea dei soggetti esonerati è stata ampliata includendo le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario agevolato ex L. n. 398/19918, che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a euro 65.000.

 

Con riferimento agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti che applicano il regime forfettario opzionale, il D.L. n. 119/2018 disponeva che gli stessi siano adempiuti dai cessionari laddove questi ultimi siano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

 

NB! - La legge di Bilancio per il 2019, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ha abrogato quanto previsto dal D.L. 119/2018 all’articolo 10 il quale disponeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle società sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale dovessero essere adempiuti dai cessionari.

 

Il D.L. n. 119/2018 prevede l’esonero, per il 2019, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema stesso.

Si tratta in particolare di:

 

I requisiti della fattura elettronica

La fattura elettronica è un documento informatico, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SDI) e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SDI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture.

Una caratteristica importante della fattura elettronica è il possesso di alcuni requisiti, sanciti dalla legge, in particolare:

 

Chi emette una fattura elettronica può utilizzare la tecnologia meglio idonea per garantire i requisiti sopra indicati.

 

Il contenuto della fattura elettronica

La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21-bis dello stesso decreto.

Il contenuto di una fattura elettronica è rappresentato dai seguenti dati:

 

Quanto agli elementi obbligatori di cui al D.P.R. n. 633/1972, ricordiamo:

 

Il riferimento alla data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi costituisce una novità introdotta con il D.L. n. 119/2018, collegata alla possibilità, prevista dallo stesso decreto che la fattura posso essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.

 

Tale disposizione entrerà in vigore dal 1° luglio 2019 e servirà a superare la possibile difficoltà dell’emissione della fattura entro le ore 24,00 dello stesso giorno a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Primo semestre senza sanzioni

Il citato collegato fiscale, all’articolo 10, ha anche previsto per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, la disapplicazione delle sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva.

Le sanzioni, inoltre, sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.

Le sanzioni richiamate dalla disposizione sono quelle di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, ovvero:

 

Ovviamente bisognerà considerare i diversi termini di effettuazione della liquidazione mensile o trimestrale.

 

Deve aggiungersi per completezza che in sede di conversione in legge è stata aggiunta una norma che estende l’efficacia di tali disposizioni (relative alle sanzioni) fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile.

 

Emissione nei confronti di soggetti consumatori finali (B2C)

Quando si emette una fattura nei confronti dei privati, chi emette la fattura deve compilare il campo “Codice destinatario” inserendo il codice convenzionale “0000000” e il campo “Codice Fiscale” inserendo ovviamente il codice fiscale del cliente.

Una mancata compilazione di uno dei due campi comporterà lo scarto della fattura. Nel caso dei consumatori finali, il fornitore ha l’obbligo di consegnare una copia analogica della fattura al cliente, salvo espressa rinuncia da parte del cliente stesso.

 

Emissione nei confronti dei soggetti passivi Iva

Quando, invece, si emette fattura nei confronti di un soggetto Iva si compilerà il campo “Codice destinatario” inserendo l’indirizzo telematico comunicato dal proprio cliente che potrà essere costituito alternativamente da:

 

Nei primi due casi il sistema di interscambio (SDI) mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica.

 

In entrambi i casi, se per cause tecniche non imputabili allo SDI il canale telematico non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse possibile, lo SDI rende disponibile al cliente la fattura elettronica nella sua area riservata, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

 

Nel terzo caso, viene resa disponibile dallo SDI la fattura elettronica al destinatario nella sua area riservata, un duplicato della fattura elettronica è reso disponibile nell’area riservata dell’emittente.

 

Emissione nei confronti di soggetti che applicano regimi agevolati

Per le fatture destinate ad un soggetto che applica il regime di vantaggio, il regime forfettario o il regime speciale per i produttori agricoli valgono le stesse regole per i soggetti passivi Iva.

E’ stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che tali soggetti hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui comunichino al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

In mancanza dell’indicazione di un indirizzo telematico, non sussiste l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute messe a disposizione dell’operatore nella sua area riservata.

 

Servizio di registrazione dell’indirizzo telematico

Per il recapito della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

In caso di utilizzo di tale servizio di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato, indipendentemente dall’indirizzo che il fornitore avrà indicato in fattura.

 

Operazioni fuori campo e servizi di pubblica utilità

Per le operazioni fuori campo Iva per le quali manca il presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, l’operatore non deve emettere una fattura e, pertanto, tali operazioni sono in linea generale escluse dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Con la fatturazione elettronica obbligatoria, tali disposizioni non sono state modificate e non si dovrà emettere fattura elettronica, ma qualora si volesse emettere fattura elettronica "fuori campo Iva" con il formato xml, si dovrà utilizzare il Codice Natura “N2”.

 

Autofatture

Per le autofatture ad esempio relative agli omaggi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che queste vanno trasmesse allo SDI. L’autofattura deve essere trasmessa allo SDI utilizzando lo stesso codice delle fatture (TD01), salvo per le “autofatture denuncia”, ossia quelle emesse ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 che hanno un codice diverso (TD20).

 

Fatture in Reverse charge

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia è tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (esterometro).

 

Per gli acquisti interni, per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante il Codice Natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, l’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa, ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, non richiede necessariamente il transito per lo SDI.

 

La circolare 13/2018 ha chiarito che alternativamente alla integrazione della fattura, può essere predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della stessa.

 

NB! - La trasmissione allo SDI dell’integrazione della fattura in reverse charge è un adempimento facoltativo non oggetto di sanzioni.

 

Fatture immediate e differite

Nel caso di fattura immediata, il documento deve essere emesso al momento di effettuazione dell’operazione, ex art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

La Circolare n. 225 del 16 settembre 1996 prevede che “l’adempimento in parola deve ritenersi soddisfatto qualora l’operatore emetta la fattura entro le ore 24 del giorno in cui, nei termini sopra esposti, è stata effettuata l’operazione”.

Come già anticipato, il D.L. 119/2018 introduce, dal 1° luglio 2019, una norma di valenza generale che consente l’emissione della fattura immediata entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Chi si avvale di tale possibilità dovrà darne evidenza nel documento stesso, indicando quest’ultima data. Tale obbligo non riguarda chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione.

 

Nel caso di fattura differita, intesa come documento riepilogativo delle cessioni e le prestazioni effettuate nel mese nei confronti dello stesso cliente, questa può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ferma restando la liquidazione dell’imposta nel mese di effettuazione dell’operazione.

 

Tra i casi di fattura differita, occorre annoverare anche le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente per le quali la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (c.d. operazioni triangolari interne).

 

NB! - Per le fatture differite non valgono le nuove disposizioni relative al differimento di 10 giorni del termine di emissione previsto dal D.L. n. 119/2018.

 

Registrazione delle fatture

Per quanto concerne la registrazione delle fattura attive e passive, il D.L. n. 119/2018 (articoli 12 e 13) ha modificato gli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Le nuove disposizioni, in vigore dal 24 ottobre 2018, hanno previsto, in particolare, che:

 

Un’altra modifica operata dal D.L. n. 119/2018, fa riferimento alla possibilità di detrarre nel mese di competenza l’Iva relativa alle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo.

Se, ad esempio, una fattura relativa a un’operazione effettuata il 30 gennaio, viene recapitata dallo SDI al destinatario il 3 febbraio, l’annotazione della stessa nel registro degli acquisti entro il 15 febbraio farà si che l’Iva indicata in fattura potrà essere detratta nella liquidazione di gennaio.

 

Conferimento delle deleghe agli intermediari

Un tema molto importante che riguarda la fatturazione elettronica riguarda le modalità di conferimento o revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. (modalità che sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018).

Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”, per conto dei propri clienti che abbiano conferito loro una specifica delega.

 

Sono delegabili i seguenti servizi:

 

NB! - La durata di ciascuna delega non può essere superiore a due anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di quattro soggetti.

 

Con il conferimento della delega relativamente ai primi tre servizi, l’intermediario potrà:

 

Con il conferimento della delega, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante:

 

Infine, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante:

 

Come si conferiscono le deleghe

Le deleghe agli intermediari possono essere conferite mediante tre modalità:

 

Conferimento deleghe mediante intermediario

L’intermediario dovrà acquisire il modulo di delega firmato dal delegante con l’indicazione dei servizi delegati, dovrà istituire un apposito registro cronologico con l’indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d’identità dello stesso e dovrà effettuare un invio massivo (Tramite Entratel) o puntuale (con una funzionalità web presente nella propria area riservata) dei dati per l’attivazione della delega.

 

Per attivare la delega si dovranno indicare:

 

Se non risulta presentata una dichiarazione Iva nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, bisognerà procedere all’invio del modulo via PEC.

 

Nel caso di invio via PEC è necessario il conferimento di una procura speciale per la presentazione del modulo presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante in virtù di quanto previsto dall’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973.

 

Il file da inviare via PEC dovrà contenere:

 

Il file dovrà essere firmato digitalmente e inviato a: delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it.

 

NB! - La parte del modulo relativa all’autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio e nel caso di invio dei moduli tramite PEC.

 

 

Adempimenti a carico degli intermediari

Gli intermediari delegati e i soggetti che hanno trasmesso i moduli di delega tramite PEC conservano i moduli acquisiti, le copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli.

I moduli acquisiti (invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe) sono conservati elettronicamente nel rispetto delle regole tecniche e delle linee guida di cui al CAD (D.Lgs. n. 82/2005).

Tali moduli devono essere numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

 

Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico).

Gli stessi intermediari sono soggetti a controlli direttamente presso la sede da parte dall’Agenzia delle Entrate e relativamente ai moduli acquisiti.

 

Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro)

Il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 prevede che gli operatori Iva residenti trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Con riferimento alle suddette operazioni si dovranno comunicare:

 

La trasmissione (c.d. “esterometro”) viene effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.

Per le sole fatture emesse, le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo allo SDI la fattura emessa, in un file nel formato XML e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” valorizzando l’elemento con “XXXXXXX”.

 

Fatture elettroniche e imposta di bollo

Con il D.M. del 28 dicembre 2018, sono state individuare le regole relative al pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. Viene, in particolare, stabilito che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il 20 del primo mese successivo.

L’ammontare da versare sarà reso noto dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, tale informazione sarà riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia.

Per il pagamento si potrà utilizzare il modello F24 predisposto dalle Entrate, oppure lo stesso potrà essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata con addebito sul conto corrente.

Si ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo dovranno riportare una specifica annotazione con riferimento alla suddetta imposta.

 

Quadro Normativo

Legge n. 205 del 27 dicembre 2018

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (Convertito nella Legge n.136 del 17 dicembre 2018)

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018

 

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