Incentivo all'esodo e seconda domanda di ricongiunzione

Pubblicato il 25 settembre 2013 L'Inps, con il messaggio n. 14984 del 24 settembre 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente) precisa che, in caso di utilizzo della prestazione di incentivo all'esodo (art. 4 della legge n. 92/2012), non è consentita la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione.

Questo perché l'incentivo all'esodo è una prestazione di sostegno al reddito, servono quindi cinque anni di contributi.

Si specifica che una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito dei 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa – richiesto dopo la presentazione della prima domanda – potrà essere presentata solo contestualmente alla domanda di pensione.

La prestazione di incentivo non è soggetta a trattenute per il pagamento di oneri dovuti per riscatti o ricongiunzioni, che devono essere versati interamente prima dell'accesso alla prestazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy