Incremento occupazionale e onere della prova

Pubblicato il 10 agosto 2018

Con apposito verbale, l’INPS ha contestato ad una società di aver usufruito di sgravi contributivi a cui non aveva diritto in quanto l'incremento occupazionale andava calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatasi nelle società sulle quali la società oggetto del verbale aveva un controllo di fatto.

In merito la Cassazione, con sentenza n. 20504 del 3 agosto 2018, ha ricordato che l'attribuzione dei benefici contributivi è giustificata se si traduce in un reale incremento occupazionale di cui sussista la prova.

Inoltre, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un’obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento; quindi, grava sull’impresa che vanta il diritto al beneficio contributivo l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137/2006, Cass. Sez. U. n. 6489/ 2012; da ultimo, Cass. n. 13011/ 2017).

Pertanto, spetta alla società che richiede il beneficio fornire la prova degli elementi costitutivi, vale a dire dell'incremento occupazionale e della mancanza di finalità elusive; ovvero dell'insussistenza di un collegamento tra aziende tale da potersi affermare che queste fanno capo ad un unico soggetto, anche per interposta persona, o che sussiste una situazione di controllo societario.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di incontro del 28/4/2026

05/05/2026

Ccnl Autostrade e trafori. Premio produttività

05/05/2026

Dati sanitari online: quando la pubblicazione è illecita secondo il Garante Privacy

05/05/2026

EPAR e altri Enti bilaterali: cosa deve sapere il consulente del lavoro per orientare correttamente l’impresa

05/05/2026

Sì definitivo alla trasparenza retributiva: diritto di informazione esteso

05/05/2026

Cassa Forense: figli nati 2025 e prestiti under 35, domande al via

05/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy