Indebita compensazione ed infedele dichiarazione, diversa soglia di punibilità

Pubblicato il 22 febbraio 2018

I giudici della Corte Costituzionale ritengono legittima la diversa soglia di punibilità per il reato di indebita compensazione rispetto al reato di infedele dichiarazione, data l'eterogeneità delle due fattispecie per oggetto, condotta e ambito da tutelare.

Ed infatti, il confronto tra due fattispecie normative che sia finalizzato alla verifica della ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone necessariamente l'omogeneità delle ipotesi poste in comparazione.

Discrezionalità del Legislatore nella configurazione e determinazione della pena

Nella sentenza n. 35 depositata il 21 febbraio 2018, la Consulta esclude, dunque, l'allineamento della soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA con la dichiarazione infedele, legittimando, in ragione della diversità di trattamento delle due citate fattispecie, il Legislatore nell'assumere piena discrezionalità circa la loro configurazione come fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna.

Le scelte legislative sono censurabili in sede di sindacato di legittimità costituzionale, pertanto solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio.

Due diverse fattispecie criminose: indebita compensazione e infedele dichiarazione

Normativamente, l'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000 punisce il contribuente che per evadere imposte dirette o IVA indichi, in una delle dichiarazioni annuali ad esse relative, elementi attivi per un ammontare inferiore all'effettivo od elementi passivi inesistenti.

Viceversa, l'articolo 10-quater del Decreto legislativo n. 74 del 2000 punisce chi ometta di versare somme dovute, tramite lo specifico artificio dell'impiego abusivo dell'istituto della compensazione tributaria, attuato inserendo crediti non spettanti od inesistenti nel modello di pagamento unitario.

Nell'omesso versamento, il contribuente si riconosce debitore e l'Amministrazione finanziaria é nelle condizioni di riscontrare il comportamento a priori; nell'indebita compensazione, egli pone in essere un comportamento fraudolento. Infatti, l’istituto della compensazione presuppone l’utilizzo del modello F24 con il quale, per l’estinzione del debito vengono indicati crediti la cui spettanza e veridicità è rimessa alla lealtà del contribuente ed è verificabile solo a posteriori dall’Amministrazione finanziaria.

Disvalore dell'illecito anche per gli importi

Il disvalore dell’illecito, non comparabile con la dichiarazione infedele, risulta in modo evidente anche dalla circostanza che il Legislatore ha previsto che, per il superamento della soglia di rilevanza penale dell’infedele dichiarazione, rilevi l’ammontare dell’imposta evasa con riguardo all’Iva e distintamente alle imposte dirette; mentre, per l’indebita compensazione, fa esplicito riferimento all’importo complessivamente non corrisposto dal contribuente, senza distinguere la natura del debito.

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