Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato

Pubblicato il 26 febbraio 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 3674 del 24 febbraio 2016, si è pronunciato sulle esatte modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio derivante dall’integrazione della fattispecie di cui all'art. 316 ter, comma 2 c.p., relativa dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Sottolinea il Ministero che l'art. 316 ter c.p., punisce la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Rispetto al reato di truffa aggravata, la condotta, nel caso di specie, assume carattere residuale in quanto:

Nel caso in cui l'indebita percezione sia pari o inferiore a € 3999,96, la condotta non ha rilevanza penale ed è punita con sanzione amministrativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 316 ter c.p., che può essere contestata e notificata ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge n. 689/81 dal personale ispettivo.

L'importo della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 Legge n. 689/81, è pari ad 1/3 del massimo edittale previsto dalla norma (€ 8.607,33), ovvero pari al triplo del beneficio indebitamente percepito, nel caso in cui quest'ultimo risulti inferiore alla sanzione così definita.

Alla fattispecie in esame non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

La DTL competente a contestare l’illecito è quella del luogo in cui ha sede l'Ente pubblico erogante il contributo, fermo restando l'applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. nei casi in cui non sia possibile determinare la competenza per territorio in funzione della consumazione.

L’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione/archiviazione è, invece, di competenza del Prefetto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus arredo confermato per il 2026

02/04/2026

Bonus mobili prorogato alle spese del 2026

02/04/2026

Nuova convenzione Inps ed enti bilaterali: F24, UniEmens e costi

02/04/2026

Global minimum tax operativa dal 31 marzo 2026: modelli, software e prime scadenze

02/04/2026

IRAP: deducibile il lavoro all’estero senza stabile organizzazione

02/04/2026

La gestione delle trasferte e dei rimborsi ai lavoratori dipendenti

02/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy