Indennizzi ampi per gli infortuni

Pubblicato il 26 giugno 2006

– sentenza 12559 del 26 maggio 2006 – è tornata a pronunciarsi sull’indennizzabilità dell’infortunio da parte dell’Inail, precisando che il lavoratore che chiede d’essere indennizzato ha l’onere di provare (allegandole) tre circostanze: lavorazione svolta, evento morboso e nesso causale. Spetta, invece, al giudice qualificare l’evento protetto come infortunio sul lavoro o malattia professionale. La sentenza si sofferma sulla nozione di “causa violenta”, la cui evoluzione nel corso del processo di sviluppo del sistema di tutela infortunistica ha posto in dubbio la necessità del carattere esterno della causa violenta: un agente lesivo presente nell’ambiente di lavoro più che in quello esterno o presente solo nell'ambiente di lavoro, che produca un abbassamento delle difese immunitarie, rientra nella attuale nozione della causa violenta. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: avvocati, ricalcolo pensione su contributi effettivi

09/09/2025

Corte UE: l'avvocato associato è indipendente, sì al ricorso

09/09/2025

Settore moda: domande di integrazione salariale entro il 12 settembre

09/09/2025

MASE, incentivi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli elettrici 2025

09/09/2025

Cessione di immobile strumentale e detrazione IVA: quando è possibile

09/09/2025

Contributi e rimborsi per adozioni internazionali: regole

09/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy