Indennizzi ampi per gli infortuni

Pubblicato il 26 giugno 2006

– sentenza 12559 del 26 maggio 2006 – è tornata a pronunciarsi sull’indennizzabilità dell’infortunio da parte dell’Inail, precisando che il lavoratore che chiede d’essere indennizzato ha l’onere di provare (allegandole) tre circostanze: lavorazione svolta, evento morboso e nesso causale. Spetta, invece, al giudice qualificare l’evento protetto come infortunio sul lavoro o malattia professionale. La sentenza si sofferma sulla nozione di “causa violenta”, la cui evoluzione nel corso del processo di sviluppo del sistema di tutela infortunistica ha posto in dubbio la necessità del carattere esterno della causa violenta: un agente lesivo presente nell’ambiente di lavoro più che in quello esterno o presente solo nell'ambiente di lavoro, che produca un abbassamento delle difese immunitarie, rientra nella attuale nozione della causa violenta. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Radiotelevisioni Aeranti Corallo. Rinnovo

04/03/2026

ISAC 2026: indici di affidabilità contributiva per commercio e alberghi

04/03/2026

Cassazione: il preposto risponde dei rischi anche per altre imprese

04/03/2026

Cooperazione internazionale: obblighi contributivi per i lavoratori in aspettativa

04/03/2026

Durf: i versamenti da avvisi bonari rilevano nel calcolo del 10% dei ricavi

04/03/2026

Conto Termico 3.0 sospeso: fermo il portale dopo il boom di richieste di incentivo

04/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy