Indennizzi ampi per gli infortuni

Pubblicato il 26 giugno 2006

– sentenza 12559 del 26 maggio 2006 – è tornata a pronunciarsi sull’indennizzabilità dell’infortunio da parte dell’Inail, precisando che il lavoratore che chiede d’essere indennizzato ha l’onere di provare (allegandole) tre circostanze: lavorazione svolta, evento morboso e nesso causale. Spetta, invece, al giudice qualificare l’evento protetto come infortunio sul lavoro o malattia professionale. La sentenza si sofferma sulla nozione di “causa violenta”, la cui evoluzione nel corso del processo di sviluppo del sistema di tutela infortunistica ha posto in dubbio la necessità del carattere esterno della causa violenta: un agente lesivo presente nell’ambiente di lavoro più che in quello esterno o presente solo nell'ambiente di lavoro, che produca un abbassamento delle difese immunitarie, rientra nella attuale nozione della causa violenta. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy