“Indultino” con il cumulo

Pubblicato il 16 luglio 2008
Con sentenza n. 27786 depositata l'8 luglio scorso, la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva negato il beneficio dell'indultino ad un detenuto poiché nel provvedimento di cumulo, in base al quale era stata disposta la condanna, era compreso un delitto che impediva la concessione della sospensione condizionata della pena. La Corte ha precisato che, in realtà, era possibile concedere all'uomo la sospensione introdotta con la legge 207/2003, poiché la pena relativa al reato che ostacolava l'indultino era da considerare come già scontata, Ed infatti, come anche già affermato dalla Corte Costituzionale nonché dalla stessa Cassazione a sezioni unite, possono essere riconosciute misure alternative alla detenzione ai condannati per gravi reati quando essi hanno scontato per intero la pena per i più gravi delitti e sono ancora detenuti per quelli più lievi. In particolare, ha continuato la Corte, la sospensione condizionata della pena (c.d. indultino) ha natura analoga a quella delle misure alternative, essendo collegata ad un giudizio di meritevolezza e al percorso di recupero sociale del detenuto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e ulteriore detrazione d'imposta

16/05/2024

Decreto Coesione: tre nuove agevolazioni alle assunzioni

16/05/2024

Semplificazioni adempimenti fiscali: chiarimenti del Fisco

16/05/2024

Decreto Coesione, tre nuove agevolazioni contributive se si assume da settembre 2024

16/05/2024

Riforma fiscale e semplificazioni, le istruzioni del Fisco

16/05/2024

Decreto agricoltura: proroga agevolazioni per territori alluvionati

16/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy