Indulto per l'italiano trasferito all'estero

Pubblicato il 24 settembre 2008
Con la sentenza n. 36522/08 depositata ieri, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione sono intervenute sul tema dell'indulto mutando il precedente orientamento interpretativo che negava la possibilità di applicazione dell'istituto al cittadino italiano condannato all'estero che, in virtù della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate all'estero, sconti la pena nelle nostre carceri. L'indulto potrà, dunque, essere adottato anche se non ricompreso nell'art 12 della Convenzione tra le misure di clemenza applicabili ai condannati, stante la sostanziale equivalenza giuridica dello stesso agli istituti espressamente richiamati (grazie, amnistia e commutazione della pena). Una diversa interpretazione, si precisa nella decisione, porterebbe all'incostituzionalità della norma italiana che ha ratificato la Convenzione, in quanto chi è trasferito per l'esecuzione di una pena comminata all'estero subirebbe un trattamento peggiore rispetto agli altri detenuti.
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