Ingressi aziendali con tutela allargata

Pubblicato il 20 maggio 2009
La sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 11417 del 18 maggio 2009, ha spiegato che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si ha rischio elettivo – e quindi esclusione del risarcimento per infortunio in itinere - in presenza del simultaneo concorso di tre elementi: presenza di un atto volontario, arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità produttive; direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Sulla scorta di tale definizione i giudici di legittimità hanno escluso la sussistenza di rischio elettivo nella condotta tenuta da un lavoratore che era uscito dall'azienda prendendo un viottolo scosceso poichè l'uscita principale era intasata dalle macchine dei colleghi.
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