Integrazioni salariali Contributo addizionale

Pubblicato il 20 gennaio 2017

Con circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 l’INPS ha fornito le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali, finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale.

In particolare sono stati analizzati:

La circolare ha, altresì, fornito le indicazioni tecniche necessarie per adeguare i sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens.

Regolarizzazione del versamento contributo addizionale

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale dovranno effettuare gli adempimenti informativi relativi ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al mese di marzo 2017, attraverso gli stessi codici utilizzati per l’esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015:

Chiarisce la circolare che, ai predetti fini, per il sistema di CIG Aggregata, le aziende utilizzeranno gli stessi codici utilizzati per l’esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015:

Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens dovrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 18 aprile 2017, in quanto il 16 aprile 2017 è Pasqua..

Si evidenzia inoltre che, nonostante l’Istituto avesse dato istruzioni di effettuare, con riguardo alle CIGO/CIGS, le operazioni di conguaglio e di pagamento del contributo addizionale solo a seguito dell’emanazione delle apposite istruzioni tecniche, molte imprese hanno comunque effettuato le predette operazioni utilizzando impropriamente i codici riferiti alle CIGO/CIGS soggette alla disciplina previgente il D.Lgs. n. 148/2015.

In merito l’INPS ha avviato una verifica dei flussi UniEmens per adeguare automaticamente i suddetti flussi.

Tuttavia, la suddetta operazione sarà realizzata esclusivamente nei casi in cui sussistano le condizioni per determinare univocamente la natura del nuovo codice, per cui nelle altre situazioni l’azienda sarà tenuta ad operare la variazione della denuncia già presentata.

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