Intercettazioni, “registrazione” solo in Procura

Pubblicato il 24 settembre 2008 Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 36359 del 23 settembre 2008, chiariscono che per poter utilizzare le intercettazioni le operazioni di registrazione devono essere effettuate negli uffici della Procura, per mezzo degli impianti ivi installati. Solo così si possono garantire i diritti della difesa: sul server della Procura rimane impressa la versione originale della conversazione captata per la successiva trascrizione su cd rom. Dunque, sono utilizzabili le registrazioni effettuate in Procura ma copiate su cd per la trascrizione presso gli uffici di polizia giudiziaria. La sentenza muove dal caso di un ricorso, respinto con la sentenza citata, della difesa di un soggetto agli arresti domiciliari che sosteneva che le intercettazioni che lo avevano inchiodato non erano valide in quanto le operazioni di remotizzazione non erano state effettuate in Procura.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Lavoratori eterorganizzati: nullo il licenziamento ritorsivo

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy