Interessi, compensazione senza attesa

Pubblicato il 01 agosto 2008 La risoluzione n. 328/E del 30 luglio 2008 estende la regola generale sulle compensazioni anche in caso di maggiori ritenute su interessi bancari. La regola è che i crediti d’imposta maturati nel corso del 2008 sono compensabili con i versamenti da fare con il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2009. Con il documento di prassi in oggetto, l’Amministrazione ritiene che anche le eventuali maggiori ritenute su interessi bancari, versate in due acconti, entro il 16 giugno e il 16 ottobre di ogni anno, possono essere utilizzate in compensazione con altri debiti tributari o contributivi solo dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo, senza dover attendere la presentazione del modello 770/2009 ordinario, il cui termine scade il 31 luglio 2009. E’, comunque, escluso che le maggiori ritenute versate in acconto nel mese di giugno 2008 possano essere impiegate per ridurre i versamenti da fare con il modello F24 nei mesi successivi del 2008. La precisazione è frutto dell’istanza di interpello presentata da una società che ha conferito la rete degli sportelli bancari a una nuova società, con effetto dal 1° gennaio 2008, mantenendo solo una minima parte dei rapporti di conto corrente. Per il versamento delle ritenute su interessi da depositi e conti correnti, da effettuare in due acconti di pari importo (16 giugno e 16 ottobre), la società conferente ritiene che l’acconto deve essere commisurato alle ritenute dovute per il periodo d’imposta precedente (art. 35 del DL 46/76), a prescindere dal mutamento soggettivo e oggettivo intervenuto in capo al conferente. Le Entrate precisano, infine, che solo al termine del periodo d’imposta si potrà calcolare l’eccedenza dell’acconto rispetto alle ritenute operate nel 2008. In questo caso, la società potrà richiedere il rimborso della somma versata in eccedenza, oppure di avvalersi dell’istituto della compensazione.
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