Interessi passivi, lo sconto di cassa aiuta le imprese

Pubblicato il 29 maggio 2009

Nel corso della direttiva Map che si è svolta a Roma, l’agenzia delle Entrate ha rilasciato alcuni importanti chiarimenti in materia di sconti di cassa, interessi passivi e rivalutazione di immobili.

Gli sconti di cassa, anche detti “pronto cassa”, a fronte del pagamento anticipato di fatture, sono computabili tra i proventi finanziari rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 del Tuir, per cui incidono in modo favorevole al contribuente sulla stretta sugli interessi passivi. I citati sconti di cassa o “pronto cassa” sono iscritti in bilancio alle voci C16) o C17), fra i proventi e gli oneri finanziari – a seconda che siano attivi o passivi – e non devono essere indicati in fattura. Conferma di tutto ciò è rinvenibile anche dall’interpretazione del Principio contabile 12, che elenca tra gli esempi di oneri e proventi da iscrivere alle voci C16) o C17) gli sconti finanziari attivi/passivi non indicati in fattura concessi ai clienti su pagamenti “pronta cassa”. Analoga interpretazione è stata data dall’agenzia delle Entrate (circolare 141/E/1998), che qualifica questi sconti, ai fini Irap, come oneri finanziari. Di conseguenza, i citati oneri dovrebbero rientrare nell’ambito applicativo dell’articolo 96 Tuir. C’è però l’eccezione prevista dal comma 3, secondo cui gli interessi passivi derivanti da rapporti di natura commerciale non assumono rilevanza ai fini della norma. Mentre, gli interessi attivi che maturano su crediti di natura commerciale sono sempre rilevanti per la determinazione degli interessi deducibili. Considerando che gli oneri e i proventi derivanti dall’applicazione di sconti di natura finanziaria hanno origine da rapporti di natura commerciale, le Entrate hanno concluso che questi debbano sempre soggiacere alla disposizione di legge citata.

Nel caso di rivalutazioni di immobili per cui il bilancio non distingua il valore imputabile al fabbricato da quello imputabile al terreno sottostante, il plusvalore attribuibile all’immobile in sede di rivalutazione non può essere ripartito tra fabbricato e area applicando la regola forfettaria prevista nell’articolo 36 del Dl 223/06. In questa circostanza, è necessario che il maggiore valore attribuibile al fabbricato o al terreno sia individuato sulla base di una perizia o con altro metodo che comunque individui i valori correnti dei beni.

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