Intervento Inps sul rimborso della contribuzione di malattia

Pubblicato il 26 ottobre 2013 L'Inps, con messaggio n. 17197 del 25 ottobre 2013, interviene in materia di rimborso della contribuzione della malattia.

L'art. 6, comma 2, della legge 138/1943 stabiliva che l'obbligo di pagare i contributi per la malattia non doveva ricadere sulle imprese eroganti un trattamento di malattia ai dipendenti, sulla base di norme di legge o del contratto collettivo.

È intervenuto l'art. 20, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 o fornire un'interpretazione autentica, stabilendo che i datori di lavoro che hanno corrisposto il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione dell'indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione allo stesso, rimanendo acquisite alla gestione le contribuzioni versate ante 1° gennaio 2009.

Di seguito, l'art. 18, comma 16, del decreto legge n. 98/2011 ha ridefinito il quadro chiarendo che a decorrere dal 1° maggio 2011 anche i datori che hanno corrisposto il trattamento economico di malattia sono obbligati a versare la contribuzione dell'indennità di malattia, estendendo alla data del 30 aprile 2011 il periodo di irripetibilità dei contributi che fossero stati versati.

La sentenza n. 82/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che stabilivano l'irripetibilità dei contributi pagati. Quindi, la contribuzione di malattia suscettibile di rimborso è quella versata per i periodi antecedenti la data del 1° maggio 2011.

I datori legittimati a chiedere il rimborso sono quelli che, nei suddetti periodi, hanno contestualmente assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico di malattia in quanto a ciò obbligati da norma di legge o di contratto collettivo. Gli stessi devono trasmettere apposita istanza utilizzando il canale Cassetto previdenziale, utilizzando la sezione Rimborsi/Compensazioni, a sua volta presente in “Versamenti F24”.

Il diritto al rimborso dei contributi è soggetto al termine decennale di prescrizione ex art. 2946 del codice civile.
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