Irap e agenti di assicurazione. Non cambia nulla, deve esserci autonoma organizzazione

Pubblicato il 22 dicembre 2011 L'assoggettamento all'Irap degli agenti di assicurazione è previsto solo in caso di autonoma organizzazione ossia in presenza di lavoratori dipendenti ed utilizzo di beni strumentali in misura superiore al minimo indispensabile.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26158, del 6 dicembre 2011, ribadendo un principio già sancito per gli agenti di commercio con la sentenza n. 12111/2009, il quale afferma che "la soggezione ad Irap della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nella quale sussista il requisito della autonoma organizzazione, che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato".

In questo modo la Sezione Tributaria della Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR di Bologna, che accoglieva la domanda di rimborso presentata da un agente di assicurazione.
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