Irap e agenti di assicurazione. Non cambia nulla, deve esserci autonoma organizzazione

Pubblicato il 22 dicembre 2011 L'assoggettamento all'Irap degli agenti di assicurazione è previsto solo in caso di autonoma organizzazione ossia in presenza di lavoratori dipendenti ed utilizzo di beni strumentali in misura superiore al minimo indispensabile.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26158, del 6 dicembre 2011, ribadendo un principio già sancito per gli agenti di commercio con la sentenza n. 12111/2009, il quale afferma che "la soggezione ad Irap della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nella quale sussista il requisito della autonoma organizzazione, che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato".

In questo modo la Sezione Tributaria della Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR di Bologna, che accoglieva la domanda di rimborso presentata da un agente di assicurazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy