Irap non dovuta per collaboratori occasionali

Pubblicato il 10 luglio 2009

Non integra il presupposto impositivo Irap la corresponsione di compensi a terzi, quando si tratti di importi esigui erogati per prestazioni occasionali e marginali. Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15113 del 26 giugno 2009. Secondo i giudici di legittimità, sono da ritenersi errate le conclusioni contenute in una precedente pronuncia di merito, secondo cui il professionista che corrisponde compensi a terzi – in assenza di una significativa dotazione di beni strumentali – lascia necessariamente presupporre l’esistenza di una autonoma organizzazione. Trattandosi di somme esigue, è ragionevole ritenere che si tratti di erogazioni per “prestazioni occasionali ed accessorie” e non compensi per personale dipendente oppure collaborazioni continuative. Per tali ragioni, secondo la citata sentenza, deve essere rimborsato dall’Irap pagata il professionista che, in via occasionale, paga somme esigue per prestazioni occasionali.

Roberta Moscioni

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Accertamento integrativo valido solo con nuovi elementi

18/08/2025

Riduzione transitoria IRES: regole e condizioni

18/08/2025

Riforma imposta di registro: al via dal 2026

18/08/2025

Decreto Economia 2025 in Gazzetta: in vigore tutte le novità

18/08/2025

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy