Irap sempre deducibile

Pubblicato il 22 marzo 2010 Una Commissione tributaria regionale (Piemonte) ha emanato sentenza 5/1/10 per consentire ad una società finanziaria - che chiedeva, per l’anno 2005, il rimborso Irap di oltre 41mila euro versati in più nel 2006, a seguito della mancata deduzione delle quote di perdite verificate nei bilanci precedenti e da ripartire in più esercizi – la predetta deduzione. Afferma che “la deduzione dei noni rinviati agli esercizi successivi” – consentita dall’articolo 106, comma 3, del Tuir riportando in quote costanti nei nove esercizi successivi l’ammontare delle svalutazioni che superano lo 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato delle svalutazioni d’esercizio – “costituisce una sorta di “diritto acquisito” che, come tale, non può essere modificato retroattivamente da norme tributarie intervenute dopo la maturazione di tale diritto nell’esercizio di competenza e contabilizzazione”.
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