Irap sempre più flessibile

Pubblicato il 13 aprile 2007

Come disposto dall'articolo 16 del Dlgs 446/97, le Regioni possono variare al massimo di un punto percentuale, in più o in meno, l'aliquota-base Irap del 4,25% e possono deliberare tale variazione in base ai settori di attività o alle categorie di soggetti passivi. Infatti, per la giurisprudenza della Corte costituzionale tale imposta, istituita da una legge statale, si deve considerare, ai fini costituzionali, un tributo statale. Questa norma ha per effetto diverse aliquote Irap tra le Regioni, con differenze nelle esenzioni, nelle agevolazioni e nelle maggiorazioni, per esigenze economiche: la prassi è quella di alzare le imposte per sanare i conti in rosso o estendere la platea degli esenti e degli agevolati nel caso in cui le casse lo consentano. Un chiaro esempio è rappresentato dalla maxi Irap, disposta con Dl 206/2006, attribuita alle imprese ed agli enti di quasi tutte le Regioni che l'anno passato hanno superato il tetto della spesa sanitaria (la Liguria ha concordato per tempo con il Governo il rientro dal disavanzo). Nella tabella a lato dell'articolo sono riportate le novità che avranno effetti già a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi.

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