Iscritti all'Inpgi. Cumulo pensione/redditi secondo le regole Inps

Pubblicato il 27 gennaio 2012 Una sentenza della Cassazione – n. 1098, depositata il 26 gennaio 2012 - rende ai giornalisti in pensione il diritto al cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, benché l’Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) preveda la parziale, in alcuni casi totale, incumulabilità.

Uno scossone giustificato dalla considerazione della Corte che l'Inpgi è una forma assicurativa «sostitutiva» dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ancorché ente privatizzato dal Decreto legislativo n. 509/1994 e, con tale qualifica, ascritto dal ministero del Lavoro. Pertanto, deve adottare le medesime regole già applicate dall’Inps, quando previsto dalla Legge. E’ appunto il caso del regime del cumulo.

La Corte chiarisce che tra gli enti privatizzati, il Legislatore ha operato una diversificazione in ragione del rapporto di lavoro subordinato o autonomo: gli enti che gestiscono una assicurazione sostitutiva dell'Ago (l’Inpgi, nel lavoro subordinato); gli enti cui fanno capo coloro che non possono iscriversi all’Ago (le casse professionali, nel lavoro autonomo).

L'Inpgi è ente sostitutivo perché deroga alla regola generale per cui chi presta lavoro subordinato deve essere iscritto all'Inps (Legge n. 218/1952). E, mentre alle casse professionali è possibile discostarsi dal regime generale perché è a loro carico il compito di preservare l'equilibrio economico, l'Inpgi, in presenza di difficoltà finanziarie, ottiene (se richiesto) il concorso dello Stato.

I giornalisti hanno, dunque, pieno diritto al cumulo pensione-redditi.
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