Iva all’appuntamento dell’acconto

Pubblicato il 05 dicembre 2006

Il 27 dicembre numerosi contribuenti verseranno l’acconto Iva dovuta per l’ultima frazione del 2006. Le regole di calcolo sono restate invariate: è, pertanto, permesso al contribuente di optare per l’alternativa più conveniente tra tre. Inoltre, è stato introdotto dallo scorso anno un metodo speciale, riservato alle grandi aziende che operano nei settori dei servizi di pubblica utilità (somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, telecomunicazioni e altro ancora). Riformulando il comma 6 dell’articolo 34 del dpr 633/72, il dl 262/2006 ha, di fatto, cancellato il regime semplificato per gli agricoltori con volume d’affari fino a 20.658 euro. La novità, applicabile dall’anno a venire, non farà – si crede – venir meno l’esonero dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva 2006. Per effetto delle regole intervenute nel corso di quest'anno, va infine ricordato, la data di scadenza del versamento dell’acconto è assunta quale termine per:

 

- la consumazione del nuovo reato di omesso versamento annuale dell’Iva, ai sensi dell’articolo 10-ter del dlgs n. 74/2000, aggiunto dall’articolo 35, comma 7, del dl 223/2006;

- il versamento della prima rata dell’Iva relativa alla rettifica della detrazione da parte di contribuenti marginali che dal 2007 si avvarranno del regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del dpr 633/72, anch’esso aggiunto dal dl 223/2006.

 

Ancora: i contribuenti marginali che intendono avvalersi, dal prossimo anno, del regime di franchigia dell’Iva introdotto dal dl 223, dovranno versare, sempre entro il 27 dicembre, la prima rata della rettifica della detrazione sui “beni giacenti”. Questo dispone l’articolo 32-bis, comma 8, del dpr 633/72.                

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