Iva di gruppo, regime a tempo

Pubblicato il 13 aprile 2008 La risoluzione agenziale numero 151/E/2008 illustra il regime Iva in vigore prima dell’intervento correttore della Finanziaria 2008, quando nella liquidazione di gruppo operava il divieto di compensare in F24 i crediti maturati all’avvio del sistema. Dal 2008, i crediti Iva precedenti l’opzione per il gruppo restano nella disponibilità della società, che li farà valere secondo le modalità ordinarie. Una società chiede se sia legittima la compensazione “orizzontale” - effettuata dalla controllante durante il 2007 (anno di avvio del regime) - di eccedenze Iva risultanti dalle dichiarazioni presentate dalle singole società per il 2006 (Unico 2007). In risposta, le Entrate richiamano la legge 244/07, ricordando che fino allo scorso anno le eccedenze Iva maturate dalle singole società prima dell’avvio del gruppo andavano trasferite alla controllante, che non poteva comunque utilizzarle in compensazione “orizzontale”. Confluivano, perciò, nella liquidazione periodica di gruppo per essere detratte interamente dai debiti Iva trasferiti dalle società partecipanti. Dal 2008, invece, i crediti Iva precedenti l’opzione, restano nella esclusiva disponibilità delle società che li hanno generati, come detto, e possono essere da loro impiegati con le modalità ordinarie (rimborso o compensazione “orizzontale” con debiti tributari propri).
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